Attestato

Attestati di partecipazione o diplomi?

 

Prima di tutti si precisa che : NON ESISTONO DIPLOMI, ogni certificazione nel benessere ha solo valore di ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE, tranne quella dell'estetica 

 

 Possono definirsi diplomi solo quei titoli rilasciati dallo Stato Italiano, NON DALLE REGIONI, NON DA VARI ENTI (anche se riconosciuti dallo stato) E TANTO MENO DALLE SINGOLE SCUOLE O ISTITUTI DI FORMAZIONE e sopratutto non esistono registri, se non privati .

 

  L'operatore del benessere rientra proprio nelle professioni NON RICONOSCIUTE,  secondo la legge 4/2013

Significa che ?

Che non ci sono attestati più validi di altri e soprattutto non ci sono titoli obbligatori ed abilitanti.

 

Chiunque può lavorare con qualsiasi attestato e perfino senza! (Cosa che ti sconsigliamo vivamente di fare)

 

Ogni volta che leggi le parole "diploma", "riconoscimento", "abilitazione", ricorda sempre che in realtà non esiste nulla di tutto ciò.

"Ma allora perché lo fanno perchè lo scrivono nelle pubblicità ?"

Lo scrivono probabilmente perché non hanno letto la legge o, altri che la conoscono, per convincerti a comprare da loro.

 

Cosa ti servono gli attestati allora ?

 

Servono a te, per attestare sempre la qualità del tuo lavoro, la passione per quello che fai, la volontà nel migliorarti sempre attraverso la formazione continua e non essere un improvvisato che potrebbe causare danni anche irreversibili ad un cliente  .

Dimostrano che anche se oggi la legge permette a chiunque di lavorare in questo settore, tu tieni a ciò che pratichi e tieni a chi si affida alle tue mani, scegliendo di crescere e offrire sempre il meglio.

 

 


Riconoscimenti ?

Approfitta nel seguente link i riconoscimenti e validità . Ogni riconoscimento è solo privato !!! Nulla di stato nel settore dell'olistico chi lavora e rilascia attestati in base alla legge 4/2013 !

https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali


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Legge di riferimento alle attività non riconosciute
legge di riferimento per operatori olistici
legge_4-2013 (1).pdf
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